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logo aquile 2002Statuto

Art. 1 - Denominazione e sede
1. E' costituita in l'Associazione denominata AQUILE 2002 con sede in (comune di residenza) in Via dei Pozati, 19 - 38050 COGNOLA (Trento). 
2. Il colore sociale è il grigio e il nero. 

Art. 2 - Scopo
1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. 
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pesca sportiva e attività subacquee. 
3. A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere. 
4. L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee o Enti alle quali delibererà di aderire. 

Art. 3 - Durata
1. L'Associazione resterà in vita fino al giorno 31 dicembre 2030 e potrà essere sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. 

Art. 4 - Domanda di ammissione
1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa. 
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare domanda. 
4. L'ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti: 
" Assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che importino l'interdizione dai pubblici uffici; 
" Assenza di provvedimenti disciplinari (compresa la radiazione di cui all'Art. 6) nel campo sportivo, sociale e civile in genere; 
" Reale condivisione dello scopo sociale. 
5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte della ASSEBLEA SOCI (50% +1) il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. 
6. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. 

Art. 4 bis - Categorie dei soci
I Soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie: Soci Onorari, Soci Benemeriti, Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Sostenitori. 
a) Soci Onorari sono quei cittadini italiani e/o stranieri che avendo sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione, oppure avendo ricoperto cariche elettive all'interno della stessa, vengono nominati tali dall'Associazione su proposta dell'organo amministrativo. I Soci Onorari sono esenti dal pagamento delle quote sociali e non hanno diritto al voto nelle Assemblee. 
b) Soci Benemeriti sono le persone e gli enti che, con munificenza hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Sono esonerati dal pagamento delle quote sociali e hanno diritto di voto nelle Assemblee. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale. 
c) Soci Fondatori sono coloro che si sono resi promotori della costituzione della Associazione. Pagano annualmente le quote sociali, hanno diritto a voto nelle Assemblee. 
d) Soci Ordinari sono le persone che pagano la tassa di ammissione e annualmente le quote sociali e che partecipano all'attività dell'Associazione. Se di età superiore ai 18 anni hanno diritto a voto nelle Assemblee e sono eleggibili a cariche sociali. Sono ammessi dal Consiglio Direttivo. 
e) Soci Sostenitori sono le persone e gli enti che finanziano con libero contributo le attività sociali e non hanno diritto al voto. 

Art. 5 - Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. I soci maggiorenni in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione nonché del diritto di eleggere i membri del consiglio direttivo tra cui il Presidente dell'Associazione. 
2. La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. 
3. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio efficacemente assunta permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall'Art. 6. 
4. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione. 

Art. 6 - Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: 
" dimissione volontaria; 
" mancato rinnovo dell'iscrizione annuale; 
" radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. 
2. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio interessato in seguito ad una disamina degli addebiti. 
3. L'associato radiato non può essere più ammesso. 

Art. 7 - Organi
1. Gli organi sociali sono: 
" L'assemblea generale dei soci; 
" Il Presidente; 
" Il Consiglio Direttivo. 

Art. 8 - Assemblea
1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo. 

Art. 9 - Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. 
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solamente a soci. 
3. Fatta salva la suddetta delega ogni socio ha diritto ad un voto. 

Art. 10 - Compiti dell'assemblea
1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo, per il futuro esercizio sociale nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile. 
2. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'Art. 11. 
3. Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo per dimissioni o per qualunque altro motivo venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti nonché qualora per le stesse ragioni vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo Art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti. 
4. Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'Art. 11: 
" L'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (Art. 13); 
" L'approvazione del regolamento interno dell'Associazione e delle sue eventuali modifiche; 
" Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione; 
" Deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'Art. 28 del presente statuto. 
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, nonché qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale d'assemblea viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede dell'Associazione e di cui ogni socio può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea. 

Art. 11 - Convocazione
1. La convocazione dell'assemblea oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno. 
2. In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. Dal ricevimento della richiesta. 
3. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene a cura del Consiglio Direttivo mediante apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. Prima della data di convocazione. Tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare. 

Art. 12 - Validità assembleare
1. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci. 
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. 
3. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti. 

Art. 13 - Modifiche statuto
1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 4/5 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie è ammesso il voto per corrispondenza in tale caso nell'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere indicata per esteso la deliberazione proposta. 

Art. 14 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, il Vice presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza, In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. 
2. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio dal Consiglio ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. 
3. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta. 
4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero qualora se ne ravvisasse la necessità da tutti i presenti. 

Art. 15 - Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. 
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. 
3. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico. 

Art. 16 - Convocazione Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità. 

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo: 
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci da annotarsi nel libro soci; 
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario de sottoporre dall'assemblea; 
c) fissare le date delle assemblea ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; 
d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; 
e) promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall'assemblea; 
f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea. Ai lavoratori dipendenti non potranno essere corrisposti salari o stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche; 
g) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci; 
h) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità; 
i) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari da ratificarsi a cura dell'assemblea; 
j) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione; 
k) attuare le finalità previste dallo statuto. 

Art. 18 - Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario
1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario. 
2. Il rendiconto economico e finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. 

Art. 19 - Il Presidente
1. Il Presidente per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. 
2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso. 
3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione. 
4. Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo. 
5. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo liberamente consultabile dai soci presso la sede dell'Associazione. 

Art. 20 - Il Vice Presidente
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. 

Art. 21 - Il Segretario
1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. 

Art. 22 - Anno sociale
1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. 

Art. 23 - Incompatibilità ed esclusioni
1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate. 
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali: 
" Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni; 
" Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso; 
" Coloro che abbiano subìto squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva. 

Art. 24 - Patrimonio
1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione. 
2. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa. 

Art. 25 - Sezioni
1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. 

Art. 26 - Trasformazione
1. L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°. 50. 

Art. 27 - Clausola Compromissoria
1. Tutte le controversie insorgenti tre l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n°. 3 arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di TRENTO. 
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. Dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subìto il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. 
3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. Dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di TRENTO. 
4. L'arbitrato avrà sede in TRENTO ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale. 
5. I Soci si impegnano, ai sensi e per gli effetti del Art. 43 dello statuto della FIPSAS, a non adire altre autorità che non siano quelle dell'Associazione e della FIPSAS per la tutela dei loro diritti e degli interessi sportivi ed associativi nell'ambito dell'Associazione stessa. L'inosservanza della presente clausola compromissoria può comportare sanzioni disciplinari sino alla revoca dell'affiliazione ed alla radiazione. 

Art. 28 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. 
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. 
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Aquile 2002
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